Richiesta di chiarimenti del 06/04/2022

Egregi Commissari,
con riferimento all’Invito a proporre domanda di concordato ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 270/99
per le società del Gruppo Coopcostruttori in Amministrazione Straordinaria (di seguito, lo “Invito”),
siamo a chiederVi alcuni chiarimenti relativamente a quanto infra:

1) Partecipazione di un fondo comune di investimento alla procedura competitiva: con
specifico riferimento ai punti n. 1 e 3 dell’Invito, siamo a chiederVi cortese conferma che
una società di gestione del risparmio italiana (di seguito la “SGR”), non in proprio ma in
nome e per conto di un fondo comune di investimento dalla medesima gestito, possa
partecipare alla procedura competitiva e, conseguentemente, presentare la relativa
Manifestazione di Interesse. A tal proposito si evidenzia che il fondo, per come è noto, è un
soggetto privo di personalità giuridica e costituisce – ai sensi di quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. n. 58/1998 “TUF” – “patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante,
nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società…” e nei cui confronti, in
ultima istanza, si producono tutti gli effetti economici della partecipazione alla procedura;

2) Documentazione relativa al fondo (soggetto che, alla luce delle considerazioni sopra svolte,
assumerebbe il ruolo di “interessato” ai sensi dell’Invito): qualora fosse confermata la
possibilità per il fondo di partecipare alla procedura – sempre per il tramite della SGR, unico
soggetto autorizzato ad assumere obbligazioni per conto del fondo – si provvederà, in
ossequio a quanto richiesto dall’Invito al punto 4, lettera c), alla trasmissione dei bilanci
della SGR. Tuttavia, essendo l’interesse economico a partecipare alla procedura attribuibile
esclusivamente al fondo, ci rendiamo disponibili a trasmettere la relativa documentazione
(i.e. le relazioni sulla gestione, semestrali e annuali, del fondo nonché, ove ritenuto
necessario, l’elenco dei partecipanti al fondo) previa
sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza tra ciascun Commissario e la SGR; tale
cautela ci è imposta dalla circostanza che la predetta documentazione non è pubblica (a
differenza dei bilanci della SGR).

3) Certificazione Antimafia: preso atto (i) della possibilità per i privati di produrre una
dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione antimafia di cui al punto 4, lettera i)
dell’Invito e (ii) dell’impossibilità di produrre la predetta documentazione per il fondo (che
è privo di personalità giuridica e agisce solo per il tramite della SGR), si chiede se tale
documento risulti necessario con riferimento alla SGR, soggetto vigilato ed iscritto all’Albo
delle società di gestione di risparmio tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del TUF.


Riscontro del 13/04/2022 alla richiesta di chiarimenti del 06/04/2022


Si riscontra la richiesta di chiarimenti ricevuta a mezzo pec il 06 u.s. per precisare quanto segue.

1) Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ed autorizzazione da parte delle competenti
autorità europee possono partecipare alla procedura competitiva.

2) La Società di gestione del risparmio (SGR) è tenuta all’invio della documentazione richiesta
all’articolo 4 punto c) del regolamento e quindi alla allegazione dei bilanci di esercizio
depositati al registro delle imprese.

3) Come indicato al “Rende Noto” del 04 u.s. pubblicato sul sito web delle procedure, gli
intermediari finanziari, in quanto sottoposti a specifiche autorizzazioni da parte di Organi di
vigilanza ed iscritti in albi ed elenchi speciali previsti dal legislatore, in luogo della
presentazione della autocertificazione antimafia, possono fornire chiara ed esplicita evidenza
del possesso e della vigenza delle autorizzazioni acquisite per l’esercizio della propria
attività.